A livello nazionale, la materia della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito è regolata dalla seguente normativa:

  • legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni, recante “Impiego pacifico dell’energia nucleare”;
  • decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante “Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi”;
  • legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, in particolare i commi dal 102 al 105 dell’articolo 1;
  • decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;   
  • decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante “Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito”;
  • legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, in particolare l’articolo 29 con il quale è stata istituita l’Agenzia per la sicurezza nucleare (successivamente abrogato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45);
  • decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e integrazioni, recante “Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”, che contiene l’iter procedurale per la localizzazione e realizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi incluso in un Parco Tecnologico;
  • decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, in particolare l’articolo 24 che, allo scopo di accelerare le attività di decommissioning dei siti nucleari, ha previsto l’espletamento di una singola procedura di autorizzazione che tenga in debita considerazione anche la posizione delle autorità locali coinvolte;
  • decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, recante “Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”, in particolare l’articolo 6, che stabilisce che l’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), e l’articolo 7, che prevede la predisposizione del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito;
  • decreto 7 agosto 2015 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, recante “Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.45”, che stabilisce una nuova classificazione dei rifiuti radioattivi, sostituendo la precedente di cui alla Guida Tecnica n. 26 dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
  • decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modifiche e integrazioni, recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
  • decreto 15 luglio 2022 del Ministero della transizione ecologica, recante “Limiti delle indennità dovute dagli esercenti di impianti nucleari o di trasporti di materie nucleari”;
  • legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, con la quale gli oneri nucleari connessi con le attività di decommissioning delle centrali elettronucleari dismesse e chiusura del ciclo del combustibile, fino ad oggi coperti dalla componente A2RIM della tariffa elettrica, sono finanziati, a decorrere dall’anno 2023, nei limiti delle risorse stanziate all’articolo 1, comma 22.

 


Ultimo aggiornamento 24.05.2023