Poteri sostitutivi

Contenuti in aggiornamento a seguito della riorganizzazione del Ministero a decorrere dal 22 dicembre 2023 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 180)

Titolare del potere sostitutivo

Il comma 9-bis dell'art. 2 della Legge n. 241 del 1990 dispone che l'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento entro il termine stabilito dalla legge o dai regolamenti da parte del responsabile del procedimento.

Ai sensi del successivo comma 9-ter, decorso inutilmente il termine per la conclusione dei procedimenti di competenza del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza Energetica, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi del citato comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il comma 9-quarter, infine, dispone che il titolare del potere sostitutivo, individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno comunica all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. 

Norme di riferimento:

L. n. 241/1990, art. 2, co. 9-bis: L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma.

co. 9-ter: Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

co. 9-ter: Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

co. 9-quater: Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 50, co. 2: “Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.”

Ai sensi dell’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è attribuito ai seguenti dirigenti di livello generale, in forza del D.M. n° 56 del 6 marzo 2020.

Il soggetto titolare dell’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, è individuato nelle tabelle “tipologie di procedimento”, qui disponibili:

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Ultimo aggiornamento 18.06.2024