Schede articolo 22 d.lgs. 33/2013
Scheda Riserve Naturali Statali articolo 22 d.lgs. 33/2013 (pdf) - Anno 2024 
Scheda Riserve Naturali Statali articolo 22 d.lgs. 33/2013 (pdf) - Anno 2023
Scheda Riserve Naturali Statali articolo 22 d.lgs. 33/2013 (pdf) - Anno 2022
Scheda Riserve Naturali Statali articolo 22 d.lgs. 33/2013 (pdf) - Anni precedenti

La legge 6 dicembre 1991, n. 394, all’art. 17, dispone che il Ministero dell’ambiente adotti, una volta istituita una Riserva Naturale Statale, il piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo; ai sensi dell’art. 21, la medesima legge assegna al Ministero dell'ambiente compiti di vigilanza sulla gestione delle riserve e, all’art. 31, comma 4, dispone che lo stesso Ministero impartisca le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica.

L’affidamento in concessione della gestione e dell’amministrazione delle Riserve Naturali Statali avviene per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di rilevanza pubblicistica (di salvaguardia e valorizzazione delle aree), così come individuati nei Decreti Ministeriali istitutivi delle Riserve stesse.

Per quanto concerne il finanziamento delle Riserve Naturali Statali, la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, all’articolo 55, comma 19, dispone che “le Riserve naturali istituite dallo Stato, anche se gestite da enti morali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, partecipano al riparto dei fondi stanziati, ai sensi dell’articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549”.

Le Riserve Naturali Statali istituite sono: Abbadia di Fiastra, Bosco Siro Negri, Cratere degli Astroni, Lago di Burano, Laguna di Orbetello, Le Cesine, Valle Averto, Montagna di Torricchio, Litorale Romano, Isole di Ventotene e S. Stefano, Torre Guaceto, Gola del Furlo, Isola di Vivara e Tenuta di Castelporziano (costituente compendio in dotazione al Presidente della Repubblica).

Per fare fronte alle spese, questa Amministrazione provvede all’impegno e al trasferimento, a favore dei relativi Enti gestori, dei fondi ordinari necessari  ad assicurarne la gestione, compatibilmente con la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio, con decreto interministeriale (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica-Ministero dell’economia e delle finanze) di riparto dello stanziamento destinato ad Enti, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi, acquisito il parere favorevole delle competenti Commissioni Parlamentari.

Infatti, gli Enti gestori delle Riserve naturali dello Stato operano in virtù di una delega da parte di questo Ministero, con il preciso obiettivo di gestire la riserva e perseguire le finalità istituzionali di tutela e salvaguardia ambientale. Ovvero, gli stessi enti gestori esercitano funzioni di pertinenza statale e, pertanto, amministrano una funzione non propria, della quale lo Stato, senza dismetterne la titolarità, affida loro il semplice esercizio. Essi quindi non sono dotati, nell’assolvimento delle loro funzioni di soggetti gestori, dell’autonomia giuridica e di bilancio che viene richiesta alle Amministrazioni pubbliche interessate dall’art. 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90- “Elenchi degli Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”.
 


 


Ultimo aggiornamento 24.10.2024