Schede articolo 22 d.lgs. 33/2013
Scheda Aree Marine Protette articolo 22 d.lgs. 33/2013 (pdf) - Anno 2024
Scheda Aree Marine Protette articolo 22 d.lgs. 33/2013 (pdf) - Anno 2023
Scheda Aree Marine Protette articolo 22 d.lgs. 33/2013 (pdf) - Anno 2022
Scheda Aree Marine Protette articolo 22 d.lgs. 33/2013  - Anni precedenti

Aree Marine Protette

Il sistema delle aree marine protette è disciplinato dalle leggi: 31 dicembre 1982, n. 9796 dicembre 1991, n. 394 e 9 dicembre 1998, n. 426.

In particolare, le Aree Marine Protette sono istituite ai sensi dell’articolo 18 della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i. con Decreto del Ministro dell'Ambiente che indica la denominazione, la delimitazione dell'area, gli obiettivi e la disciplina di tutela. Esse sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicenti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

Secondo quanto disciplinato dall’articolo 19 della legge quadro 6 dicembre 1991, n.394, la gestione delle aree marine protette “è affidata ad Enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro”. L'affidamento avviene con decreto del Ministro dell'Ambiente, sentiti la Regione e gli Enti locali territorialmente interessati. Infatti, la gestione delle Aree Marine Protette può essere affidata a soggetti con natura giuridica diversa che svolgono in regime di delega le funzioni statali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Detti Enti gestori operano in virtù di una delega da parte di questo Dicastero, con il preciso obiettivo di gestire l’area protetta e perseguire le finalità istituzionali di tutela e salvaguardia ambientale. Ovvero gli stessi esercitano funzioni che sono di pertinenza statale e pertanto amministrano una funzione non propria, della quale lo Stato, senza dismetterne la titolarità, affida loro il semplice esercizio. Essi, quindi, non sono dotati, nell’assolvimento delle loro funzioni di soggetti gestori, dell’autonomia giuridica e di bilancio che viene richiesta per le Amministrazioni pubbliche interessate “dall’articolo 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 – Elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”.  

Le attività delle aree marine protette sono svolte sulla base di quanto previsto dal Regolamento di disciplina delle attività consentite e dal Regolamento di esecuzione e organizzazione. Al fine di ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, questa Amministrazione vigilante ha adottato due strumenti. La programmazione ISEA (Interventi Standardizzati della gestione Efficace delle Aree marine protette) e So.De.Cri - software per la determinazione dei criteri di riparto. Questi strumenti consentono, l’uno di monitorare con maggiore efficacia l’andamento della gestione delle aree marine protette con strumenti di valutazione oggettiva delle performance ottenute e l’altro di garantire la massima trasparenza, imparzialità, efficienza ed economicità per il riparto dei fondi a favore degli Enti gestori.

 


Ultimo aggiornamento 06.08.2024