Adempimenti di cui l'art.6 (1) del Regolamento (CE) n. 842/2006

L'art.6 (1) del Regolamento CE 842/2006 prevede che entro il 31 marzo 2008, ed ogni anno a seguire, ciascun produttore, importatore ed esportatore di più di una tonnellata l'anno di gas fluorurati ad effetto serra trasmetta, alla Commissione ed all'autorità competente nazionale, una relazione sulle quantità di tali gas prodotte, importate, esportate, riciclate, rigenerate, distrutte.

A tale proposito si comunica che la relazione annuale deve essere inoltrata entro il 31 marzo p.v. alla Commissione europea e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, utilizzando il formato stabilito dal Regolamento (CE) n. 1493/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007.

Per facilitare le operazioni di trasmissione la Commissione europea ha reso disponibile un formato elettronico della relazione, disponibile (solo in lingua inglese) al seguente link:
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm.

La relazione, una volta compilata, deve essere inviata:

  • All’Agenzia Europea per l’Ambiente tramite il sistema online “Business Data Repository (https://bdr.eionet.europa.eu)”, per quanto compete la Commissione europea;
  • Al seguente indirizzo e-mail fgas-relazione@mase.gov.it, per quanto compete la copia da inviare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Informazioni più dettagliate in merito alla procedura di invio della relazione alla Commissione europea sono disponibili al seguente link:
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/review_2037/library?l=/reporting_article/submission_procedure/bdr_quick_v1pdf_12/_IT_1.0_&a=d

 


Ultimo aggiornamento 30.08.2021