Le risposte del ministro Galletti al question time Camera dei Deputati

Interrogazione a risposta immediata presentata dall’On. Faenzi e altri - (Iniziative a tutela della situazione ambientale e sanitaria a Scarlino)

Con riferimento all’interrogazione di cui in oggetto, sulla base degli elementi acquisiti dalla diverse amministrazioni competenti, si rappresenta quanto segue.

La Nuova Solmine S.p.A, secondo quanto previsto dal decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è un’installazione soggetta alla normativa IPPC relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento, nonché all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Tale attività industriale, nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, deve includere tutte le misure necessarie atte a garantire la prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento generato dallo stabilimento, assicurando il conseguimento di un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

La Nuova Solmine S.p.A., in forza della vigente normativa in materia, ha ricevuto dal Ministero dell’ambiente l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l’esercizio della installazione medesima alle condizioni riportate nel Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al provvedimento di AIA stesso.

L’attuazione delle prescrizioni dell’AIA, è stata verificata dall’Autorità di controllo (ISPRA) nell’ambito delle visite ispettive ordinarie effettuate presso l’istallazione nel corso del 2014.

L’ ISPRA, all’esito di tali verifiche, ha segnalato la violazione di alcune prescrizioni dell’AIA, proponendo di diffidare il Gestore. Il Ministero dell’ambiente ha conseguentemente  proceduto alla  diffida del Gestore,  informandone,  altresì, la Procura della Repubblica di Grosseto ove sono pendenti alcuni procedimenti penali.   

La valutazione della documentazione inviata dal Gestore è stata effettuata da ISPRA che ha evidenziato il superamento della non conformità.

Con specifico riferimento alla qualità dell'aria nella zona industriale, si segnala che la qualità dell’area è stata rilevata da ARPAT nel periodo 2007-2014, con campagne di monitoraggio periodiche e, dal 2011 al 2014 - in maniera continuativa.

Nell’anno 2007 è stato anche effettuato uno studio di approfondimento – da ARPAT e da CNR-IIA Istituto Inquinamento Atmosferico - sulla qualità dell'aria alla luce del quadro emissivo della zona industriale e delle ricadute nei territori di Scarlino e Follonica.

Dal 2010 la zona è anche sottoposta a monitoraggio della qualità dell'aria mediante due postazioni fisse (una a Scarlino Scalo e una a Follonica) gestite dalle aziende del polo industriale di Scarlino. La qualità dell'aria è stata quindi sistematicamente monitorata sia prima che dopo l'adeguamento dell'insediamento ai limiti imposti dall'AIA.

Al riguardo, l’ARPAT segnala che tutte le campagne di misura sul territorio – prima e dopo l'adeguamento delle emissioni di Nuova Solmine ai limiti AIA - hanno sempre indicato il rispetto degli standard di qualità dell'aria.

In ordine alle conseguenze epidemiologiche sulla salute, l’Istituto superiore di sanità, allo stato, ha evidenziato di essere solo a conoscenza delle considerazioni sullo studio di Elisabetta Chellini e sui relativi Ricorsi al TAR del Comune di Follonica e del wwf Italia. Le conclusioni a cui perviene lo studio di Chellini evidenziano che nessuna delle patologie considerate fa osservare eccessi significativi di rischio, nè viene evidenziato alcun cluster.

A causa della variabilità casuale, che è tanto maggiore quanto più rara è una patologia, alcuni dei tassi osservati sono superiori e altri sono inferiori a quelli di riferimento basati sulla popolazione toscana generale (o la provincia di Grosseto per le variabili ostetriche). Non essendo stato riscontrato alcun significativo né pattern evidenti, gli autori del Report attribuiscono queste differenze alla variabilità casuale, e concludono che “nessuna delle patologie esaminate ha mostrato eccessi significativi di mortalità e ricoveri”.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a tenersi informato.


Interrogazione a risposta immediata presentata dall’On. Grimoldi e altri - (Capacità di incenerimento delle regioni ex art. 35 d.l. 133/2014)

In sede di predisposizione dello schema di decreto attuativo dell’articolo 35, comma 1, del decreto “Sblocca Italia” (d.l. n. 133/2014), l’individuazione del fabbisogno residuo di incenerimento è stata effettuata nel rigoroso rispetto dei criteri generali stabiliti dalla norma legislativa. Gli impianti, così individuati, costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale e realizzano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantendo la sicurezza nazionale nell’autosufficienza del ciclo di gestione integrato dei rifiuti, così come richiesto dall’articolo 16 della direttiva 2008/98/CE.

Per quanto attiene al criterio del riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, l’individuazione delle Regioni all’interno delle quali localizzare gli impianti è stata effettuata sul presupposto che ciascuna macroarea (Nord, Centro, Sud, Sicilia, Sardegna) debba rendersi tendenzialmente autosufficiente nel complessivo ciclo di produzione e gestione dei rifiuti, ivi compresa, naturalmente, l’attività di incenerimento dei rifiuti stessi. L’individuazione del fabbisogno è stata formulata in totale aderenza con i principi della normativa nazionale ed europea, con l’obiettivo inderogabile di creare una rete integrata di impianti che assumono valore strategico ambientale.

Si fa presente, inoltre, che il legislatore nazionale impone l’autosufficienza regionale per lo smaltimento non solo dei rifiuti urbani non pericolosi, ma anche dei rifiuti derivanti dal loro trattamento. Tuttavia, se gli stessi sono conferiti in impianti di recupero o avviati a operazioni finalizzate al recupero, il vincolo di autosufficienza regionale non si applica. Per completezza si segnala che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 35, deve essere in ogni caso assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni.

Quanto all’ipotizzata modifica dell’art. 35, comma 1, del decreto legge n. 133/2014, mi corre l’obbligo di ricordare che tale previsione legislativa è il frutto di un emendamento interamente sostitutivo approvato dal Parlamento in sede di conversione in legge del citato decreto e che, pertanto, il Governo è oggi chiamato esclusivamente a provvedere alla sua attuazione, non certo a promuoverne eventuali modifiche o abrogazioni. D’altra parte, allo stato è pendente davanti alla Corte costituzionale, con udienza fissata nel prossimo 4 ottobre 2016, il giudizio di legittimità costituzionale della norma in esame sollevato da alcune Regioni, nell’ambito del quale il Governo non potrà che continuare a sostenere la propria linea difensiva a sostegno della legittimità costituzionale.

Come ho già avuto modo di evidenziare ufficialmente in sede di Conferenza Stato-Regioni, l’idea secondo la quale l’individuazione dell’impiantistica necessaria dovrebbe assumere carattere meramente ricognitivo si pone in palese contrasto con le disposizioni di cui al citato 35, comma 1. Tale norma, infatti attribuisce all’emanando d.P.C.M. l’individuazione puntuale (e non una mera “ricognizione”) dell’impiantistica necessaria per coprire il fabbisogno residuo di incenerimento determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Né, sotto altro profilo, potrebbe essere accolta l’idea di “riservare” ai piani regionali l’individuazione dell’effettivo fabbisogno impiantistico, giacché con ciò risulterebbe contraddetto il ruolo che la legge espressamente attribuisce a tali piani come semplice parametro da “tenere in considerazione” ai fini della predetta individuazione. In ogni caso, l’individuazione dei nuovi impianti da realizzare non potrebbe avere natura meramente “ricognitiva” in quanto l’art. 35, comma 1, stabilisce espressamente che i suddetti impianti “costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale”, con ciò attribuendo al contenuto del d.P.C.M. un preciso effetto circa il regime giuridico di tali impianti e i procedimenti di approvazione e realizzazione dei relativi interventi.

Quanto infine alla limitazione dello smaltimento dei rifiuti campani nel territorio regionale, con decreto legge n. 185 del 2015 (convertito dalla l. 9 del 2016) sono state stanziate somme a favore del nuovo Piano straordinario d’interventi per lo smaltimento delle eco-balle stoccate sul territorio campano e la bonifica delle aree di stoccaggio. Al riguardo, è stato previsto, in via d’urgenza e nelle more dell’approvazione del piano di interventi, che la Regione proceda all’attuazione di un piano stralcio per lo smaltimento di una quota di eco balle non superiore al 30% in impianti nazionali ed esteri (art. 2, comma 7). A tal fine la Regione ha avviato lo scorso 24 dicembre la procedura di gara ad evidenza pubblica nel rispetto del principio della libera concorrenza per lo smaltimento delle eco balle.


Interrogazione a risposta immediata presentata dall’On. Matarrese - (Stato delle discariche abusive)

Il relazione al caso relativo alla mancata esecuzione della prima sentenza di condanna del 26 aprile 2007 per violazione della direttiva rifiuti 75/442/CE, tenuto conto dell’intensa attività svolta dal Ministero dell’ambiente in collaborazione con tutte le altre amministrazioni coinvolte, si è passati da  200 discariche abusive a 155.

Nel mese di giugno 2015, la Commissione Europea ha riconosciuto la messa a norma di 14 discariche ed 1 errore di censimento, escludendo i relativi siti dal computo della penalità semestrale. (Passando così a 185).

In data 8 febbraio 2016, la Commissione Europea ha riconosciuto, altresì, la messa a norma di 29 discariche, e di un ulteriore errore di censimento, escludendo i relativi siti dal computo della penalità semestrale. (Passando così a 155).

Si fa presente, inoltre, che delle 155 ancora oggetto di procedura, 151 sono state destinatarie di diffida da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell’eventuale esercizio del potere sostitutivo, e per gli altri 4 sono in corso approfondimenti  istruttori). Per ogni singolo procedimento di diffida sono stati definiti termini congrui per l’espletamento delle attività e sono attualmente in corso le attività di monitoraggio delle stesse.

Per le 155 discariche in procedura di infrazione è stato stimato un fabbisogno finanziario, sulla base dei progetti disponibili presso i comuni e le regioni competenti, pari a circa 290 milioni di euro, per i relativi interventi tecnici programmati.

In particolare per la Regione Puglia restano attualmente in procedura di infrazione 9 discariche abusive  ed un ulteriore caso che si ritiene sia un ulteriore errore di censimento. Allo scadere dei termini delle diffide potranno essere valutate specifiche soluzioni per ciascuno dei siti al fine della chiusura della procedura di infrazione

Per quanto riguarda, il Piano straordinario di bonifica, si ricorda che il Ministero dell’Ambiente ha adottato uno specifico Piano straordinario di bonifica relativo a 45 discariche (ad oggi rideterminate in 40 a seguito dello stralcio operato dalla Commissione), in attuazione dell’art. 1, comma 113, della legge di stabilità 2014 (l. n.147 del 2013).

Con le risorse disponibili per l’attuazione del citato Piano, sono stati immediatamente finanziati gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, relativi a 26 discariche ricadenti nelle regioni Abruzzo, Puglia, Sicilia e Veneto, disciplinati in specifici Accordi di Programma Quadro sottoscritti con le medesime regioni. Il Decreto Ministeriale n. 303/2014 nonché i suddetti Accordi di Programma Quadro prevedono che l’erogazione delle risorse assegnate avvenga subordinatamente alla presentazione dei quadri economici definitivi degli interventi. Al riguardo si segnala che, ad oggi, non è pervenuta alla competente direzione generale la predetta documentazione, pertanto, non risultano ancora trasferite le risorse.

Le restanti 14 discariche, allo stato, sono  inserite nella “fase programmatica” del suddetto Piano straordinario. I relativi interventi potranno, pertanto, essere attivati non appena reperite tutte le necessarie risorse. Ad ogni modo, si ricorda che con la legge di stabilità 2016 (art 1, comma 839), è stato rifinanziato per un importo complessivo di 30 milioni di euro per il triennio 2016/2018 il  fondo di cui al citato art. 1, comma 113, della legge di stabilità 2014.

In ogni modo, a seguito delle novità introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, è stato attivato un meccanismo di compensazione con i trasferimenti che lo stato deve effettuare alle Regioni responsabili delle violazioni alla base delle sanzioni. Compensazioni per le quali non sarà più necessario acquisire l’intesa delle amministrazioni locali e regionali coinvolte.

 

 


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