Interferenti endocrini e REACH

Gli interferenti endocrini, secondo il Regolamento REACH, appartengono alla categoria delle sostanze individuate come “estremamente preoccupanti”, per le quali è previsto l’obbligo dell’autorizzazione.

Per sostanze "estremamente preoccupanti" si intendono, ai sensi dell’art. 57 del Regolamento, le sostanze classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR), le sostanze identificate come persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), quelle identificate come molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) ed infine le sostanze "aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino, per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l’ambiente e che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella delle altre sostanze".

Anche se a tutt’oggi i criteri per classificare queste sostanze non sono stati ancora stabiliti e mancano strategie condivise a livello internazionale per quanto concerne i test di valutazione, alcune sostanze, riconosciute come interferenti endocrini, sono comunque già oggetto di restrizioni e/o limitazioni a livello europeo in relazione alle loro proprietà di persistenza e bioaccumulo e quindi sottoposte agli obblighi di autorizzazione previsti per le sostanze PBT e vPvB.

Le sostanze appartenenti a questi gruppi, come ai gruppi CMR o PBT, possono essere prodotte e utilizzate solo previa autorizzazione della Commissione Europea (a seguito di una istruttoria effettuata dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche) concessa solo per usi specifici.

 

Articolo 57
Sostanze da includere nell'Allegato XIV al Regolamento REACH

Le sostanze seguenti possono essere incluse nell'allegato XIV secondo la procedura di cui all'articolo 58: 
a) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene,categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE (cat. 1A e 1B a norma del Regolamento 1272/2008);
b) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze mutagene,categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE (cat. 1A e 1B a norma del Regolamento 1272/2008);
c) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione, categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE (cat. 1A e 1B a norma del Regolamento 1272/2008);
d) le sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche, secondo i criteri di cui all'allegato XIII del presente regolamento;
e) le sostanze che sono molto persistenti e molto bioaccumulabili, secondo i criteri di cui all'allegato XIII del presente regolamento;
f) le sostanze come quelle aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino o quelle aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili, che non rispondono ai criteri di cui alle lettere d) od e), per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitatadalle altre sostanze di cui alle lettere da a) a e), e che sono identificate in base ad una valutazione caso per caso secondo la procedura di cui all'articolo 59.

 


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