Parchi Minerari (ex legge 394/91)

Schede articolo 22 d.lgs. 33/2013
Scheda Parchi Minerari articolo 22 d.lgs. 33/2013 (pdf) - Anno 2024 - Con riferimento alle tabelle di cui all’art. 22 del D.lgs. n. 33 del 2013 per l'anno 2024 quanto pubblicato riguarda solo l’annualità 2023, poiché, per il 2024, ad oggi, ancora non è stato effettuato alcun finanziamento a favore degli enti gestori.
Scheda Parchi Minerari articolo 22 d.lgs. 33/2013 (pdf) - Anno 2023
Scheda Parchi Minerari articolo 22 d.lgs. 33/2013 (pdf) - Anno 2022

Parchi minerari

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’art. 114, comma 14 ha previsto, al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale l’istituzione dei Parchi Minerari delle Colline Metallifere Grossetane e Museo delle Miniere dell’Amiata da istituirsi con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la Regione Toscana e gestiti da un consorzio costituito dai Ministeri dell’ambiente, per i beni e le attività culturali, Regione Toscana e dagli enti locali.

Con D.M. 28 febbraio 2002 è stato istituito il Parco Minerario delle Colline Metallifere Grossetane e con D.M. 28 febbraio 2002 il Parco Museo delle Miniere dell’Amiata.

La legge 23 marzo 2001, n. 93, all’art. 15, comma 2, ha previsto, al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, l’istituzione del Parco museo minerario delle Miniere di Zolfo delle Marche, istituito con D.M. 20 aprile 2005.

 

Decreti di nomina Organi Parchi minerari

 

 


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