Contributi in favore dei Comuni, con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, per progetti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

Con riferimento al D.L. Crescita n. 34/2019, art. 30, comma 14-bis (“Contributi in favore dei Comuni, con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, per progetti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” contributo assegnato pari ad euro 19.329,89), per l’annualità 2020, i Comuni beneficiari che hanno concluso l’investimento, al fine dell’ottenimento del saldo delle agevolazioni, dovranno inviare all’indirizzo PEC contributocomuni@pec.mise.gov.it la nota di “Richiesta saldo” di cui al presente avviso.

Richiesta saldo (docx)

Avviso 16 settembre 2020

In merito al DL Crescita n.34/2019, art. 30, comma 14-bis (“Contributi in favore dei Comuni, con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, per progetti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” contributo assegnato pari ad euro 19.329,89), per l’annualità 2020, si confermano le competenze di codesta amministrazione e le indicazioni riportate sul sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico precisando che: le attestazioni trasmesse ai senti dell’art. 30, comma 14-quater, il quale riconosce assegnato un contributo tra i 50.000,00 e i 250.000,00 euro devono essere trasmesse al competente Ministero dell’Interno.
Alla luce di quanto sopra riportato, si rende noto che le attestazioni di competenza del Ministero dell’Interno e/o non conformi al comma 14-bis ( /energia/incentivi/comuni-progetti-di-efficientamento-energetico-e-sviluppo-territoriale-sotto-ai-mille-abitanti ) non verranno prese in considerazione né verrà dato alcun riscontro o comunicazione a tale invio.

 Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (“Decreto Crescita”), all’articolo 30, commi da 1 a 14, ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dei Comuni italiani per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Inoltre l’articolo 30 al comma 14-bis ha introdotto una ulteriore disciplina per stabilizzare i contributi in conto capitale in favore dei Comuni, sempre per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

La norma prevede che a partire dall’anno 2020 le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico tra i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun Comune un contributo di pari importo.

In attuazione dell’articolo 30 comma 14 –bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 con decreto del Ministro del 2 luglio 2020 sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni, con popolazione inferiore a mille abitanti, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

 

Beneficiari

Tutte le amministrazioni comunali del territorio nazionale, con popolazione inferiore a mille abitanti.

 

Tipologia di aiuto

Contributo a fondo perduto

 

Risorse finanziarie

37,5 milioni di euro ripartiti tra i Comuni italiani, per l’anno 2020, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti residenti in ciascun Comune, come risultante dall’elenco di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 14 gennaio 2020, come di seguito indicato:

- ai 1.940 Comuni, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, è assegnato un contributo pari ad euro 19.329,89.

 

Cosa finanzia

Opere pubbliche il cui contributo è utilizzabile per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, tra cui efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo territoriale sostenibile tra cui mobilità sostenibile.

 

Termine di inizio lavori

L’inizio dell’esecuzione dei lavori è fissato entro il 15 novembre 2020 pena la decadenza automatica, in tutto o in parte, dall’assegnazione del contributo concesso

 

Modalità di attuazione

 Con decreto direttoriale del 1°settembre 2020 sono state disciplinate le modalità di attuazione della misura.

Le modalità di controllo delle opere finanziate saranno disciplinate con successivo provvedimento ai sensi di quanto previsto dall’articolo 30, comma 13, del DL Crescita.

Lo schema di attestazione compilato e firmato digitalmente dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: contributocomuni@pec.mise.gov.it .

Si specifica che il Codice unico di progetto (CUP) che identifica il progetto, punto a) dello schema di attestazione, deve essere generato tramite la selezione di uno dei sei Template indicati per tipologia di intervento prevalente, previsti per la misura e riportati nell’Allegato 3.

 

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo erogabile per ogni progetto è pari alla spesa effettivamente sostenuta da ciascun Comune e l’erogazione dello stesso avviene in due quote: la prima, pari al 50% del contributo assegnato, a seguito della verifica da parte del Ministero, del rispetto del termine di inizio lavori e delle informazioni richieste nell’Allegato 2.

Il saldo, pari alla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, è corrisposto a seguito del collaudo dell’intervento realizzato.

 

Monitoraggio dell’intervento

I Comuni monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche realizzate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificate sotto la voce “DL 34/2019_art.30 comma 14 bis_eff energ e sviluppo sostenibile” (sezione anagrafica – “strumento attuativo”).

 

Normativa

Decreto Direttoriale del 1° settembre 2020

Decreto ministeriale 2 luglio 2020

 

 

Ultimo aggiornamento: 16 settembre 2020


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