Definizioni e criteri che sovrintendono alla designazione dei siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità (https://www.mase.gov.it/pagina/definizioni-e-criteri-che-sovrintendono-alla-designazione-dei-siti-patrimonio-mondiale)

 Definizione di Patrimonio Culturale e Naturale


L’articolo 1 della Convenzione del 1972 definisce “patrimonio culturale” quanto segue:

  • monumenti: opere architettoniche, sculture e dipinti monumentali, elementi o strutture di natura archeologica, iscrizioni, abitazioni rupestri, di eccezionale valore universale sul piano storico e scientifico;
  • i complessi che, per la loro architettura, omogeneità o posizione nel paesaggio, sono di eccezionale valore universale sul piano storico e scientifico;
  • siti: opere umane, aree che includono siti archeologici di eccezionale valore universale sul piano estetico, storico, etnografico o antropologico.

L’articolo 2 individua, invece, come “patrimonio naturale”:

  • elementi naturali consistenti in formazioni fisiche e biologiche, o gruppi di esse, di eccezionale valore universale sul piano estetico o scientifico;
  • formazioni geologiche e fisiografiche ed aree ben delineate che costituiscono habitat di specie minacciate di animali e piante, di eccezionale valore universale sul piano scientifico o conservazioni stico;
  • siti naturali o aree perfettamente delineate di eccezionale valore universale sul piano scientifico, della conservazione e della bellezza naturale.

Il concetto di “eccezionale valore universale”


Il concetto base su cui fa perno il riconoscimento di un World Heritage site è il cosiddetto “outstanding universal value”, la cui disciplina è regolata dagli art. 49 e seguenti delle Operational Guidelines. Affinché un sito, culturale, naturale o misto, venga iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale deve essere valutato di “eccezionale valore universale”. In particolare, per “valore”s’intende il contributo culturale, storico o scientifico offerto dal sito, oltre ché i requisiti di autenticità (richiesta per i soli siti candidati come Patrimonio culturale) e integrità previsti dalle Operational Guidelines agli articoli 79 e seguenti. L’eccezionalità, invece, postula l’esigenza di trascendere i confini nazionali e l’importanza meramente locale del bene e richiede l’individuazione di un sito di estrema rilevanza per le generazioni presenti e future dell’intera umanità in grado di giustificarne la protezione permanente a carico della comunità internazionale nel suo insieme. E’ nel momento dell’iscrizione, infatti, che il Comitato suggella la dichiarazione di eccezionale valore universale addotta nei dossier per farla propria e ne individua il riferimento chiave per la protezione efficace e la gestione futura del bene.

Nel quadro del “Sistema UNESCO”, il valore universale del bene, e la correlata dichiarazione di unicità, proposta dagli Stati parte, rappresentano il principale elemento di differenziazione della Lista del ‘72 rispetto agli altri trattati, programmi o iniziative internazionali operativi all’interno del sistema UNESCO. Condizione fondamentale affinché un sito candidato venga giudicato di eccezionale valore universale è il soddisfacimento di almeno uno dei dieci criteri del Patrimonio Mondiale elaborati dal World Heritage Committee, e, nello specifico:

 

Criteri culturali I – VI Criteri naturali VII – X
(I) rappresentare un capolavoro del genio creativo umano;(II) rappresentare un simbolo significativo dell’interazione umana che abbia influenzato lo sviluppo dell’architettura o della tecnologia delle arti monumentali, dello sviluppo urbano o della creazione dei paesaggi, in un dato periodo o in una determinata area culturale; (III) rappresentare una testimonianza unica o almeno eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa; (IV) rappresentare un esempio eminente di un tipo di costruzione o di un insieme architettonico o tecnologico o paesaggistico che illustri un periodo o dei periodi significativi della storia umana; (V) rappresentare un esempio eminente di insediamento umano tradizionale, di sfruttamento tradizionale del territorio o del mare, che sia rappresentativo di una cultura (o di culture) o dell’interazione umana con l’ambiente, specialmente quando questo è stato reso vulnerabile da un cambiamento irreversibile; (VI) essere direttamente o materialmente associato a degli eventi o tradizioni viventi, a delle idee, a delle credenze, o a delle opere artistiche e letterarie che abbiano un significato universale eccezionale. (VII) rappresentare dei fenomeni naturali di rilievo o delle aree di una bellezza naturale e di un’importanza estetica eccezionale;(VIII) costituire degli esempi particolarmente significativi delle grandi ere della storia della terra, inclusa la testimonianza della vita, dei processi geologici in corso nello sviluppo delle forme terrestri o degli elementi geomorfologici o fisiografici di particolare rilievo; (IX) costituire degli esempi particolarmente significativi dei processi ecologici e biologici in corso nell’evoluzione e nello sviluppo degli ecosistemi e delle comunità di piante e di animali terrestri, acquatici, costieri e marini; (X) contenere gli habitat naturali più significativi per la conservazione in situ della diversità biologica, incluso quelli in cui sopravvivono specie minacciate che abbiano un valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza o della conservazione.

 

 


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